Lo scarico a parete nel 2024 in sintesi:

  • Prima del 18/12/2012
    Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione e secondo i regolamenti locali
  • Dopo il 18/12/2012 - Legge 221/2012
    Scarico a parete consentito soltanto con caldaie a condensazione
  • Dopo il 31/08/2013 - Legge 90/2013
    Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx o caldaie a condensazione
  • Dopo il 19/07/2014 - Dlgs 102/2014
    Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx classe 5, caldaie a condensazione o caldaie convenzionali a camera stagna aventi rendimento maggiore di 90 +2 log Pn se compatibili con la Direttiva Europea 2005/32/CE (normativa Ecodesign, pienamente in vigore dal 25 Settembre 2015)

In pratica:

  • A partire dal 31 Agosto 2013 per tutti i nuovi impianti termici è obbligatoria la presenza di una canna fumaria con scarico dei fumi oltre il colmo del tetto sia nel caso di costruzioni monofamiliari che di edifici plurifamiliari (es. condomini) salvo le deroghe previste all''Art. 5, comma 9-bis e 9-ter del DPR 412/93 riportate in questa pagina.
  • Si ricorda che dopo il 31 Agosto 2013 il distacco da un impianto termico centralizzato è sempre considerato una nuova installazione e non una sostituzione di impianto preesistente e pertanto è sempre obbligatorio lo scarico in canna fumaria fiano al tetto.
  • Si fa presente infine che l'installazione di caldaie convenzionali a camera aperta (classe B1) è possibile soltanto se si disponga di una canne collettive ramificate (CCR) per lo scarico fumi come per esempio in condomini o costruzioni plurifamiliari.
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Canne fumarie e scarico a parete

Il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2014, recante: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", ha nuovamente modificato l'Art. 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia).

Ricordiamo che il DPR 412/93 era già stato modificato abbastanza di recente dalla legge 3 Agosto 2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 Agosto 2013, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", ed ancora prima dal c.d. "Decreto Sviluppo" del Governo Monti in vigore dal 18 Dicembre 2012.

Per comodità dei lettori riportiamo in questa pagina la parte d'interesse del testo aggiornato dell'Art. 5, comma 9 e seguenti, del DPR 412/93 come modificato dall'Art. 14 del citato DLGS 102/14 rimandando naturalmente al testo originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ogni applicazione pratica.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici

...omissis...

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

  1. si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  2. l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  3. il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
  4. si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
  5. vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9-ter. Per accedere alle deroghe previste dal comma 9-bis è obbligatorio:

  1. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  2. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
  3. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  4. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.

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Testo completo del DPR 412/93

Alcuni dei marchi trattati ...
  • Cordivari, GEL, Pedrollo, Rain Bird, Ridgid, Sanitrit, SIR Safety System, Uponor
  • Bruno, Ceramica Trial, Ceramiche Master, Ceramiche Supergres, Energie Ker, Taplab, Tonalite
  • Berloni Bagno, Cordivari, LegnoBagno, Novellini Design, Runtal, Samo, Stilhaus, Thermo Design
  • Caleffi, Geberit, Idrhaus, L'isolante K-Flex, Rubinetterie Bresciane Bonomi, Toro, Unidelta
  • Cerasa, Compab, Mobili Di Castello, Ridea, TDA, Zehnder
  • Beretta, Daikin, Fujitsu, Gree, Mitsubishi Electric, Olimpia Splendid, Periso, Tecnosystemi Group, Wigam
  • Ceramica Dolomite, Ceramica Globo, Geberit, Ideal Standard, Pozzi-Ginori, Scarabeo Ceramiche, Thermomat
  • Ariston, Cordivari, Daikin, Fondital, Global Radiatori, Radiatori 2000